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Rivendita

L’acquirente e l’intestatario del biglietto possono chiedere la rimessa in vendita del biglietto al prezzo di acquisto del titolo, secondo modalità e tempi definiti dall‘Organizzatore e pubblicizzati nella scheda dell’evento.

La funzione, se prevista e attiva, è disponibile all'interno dell'ordine di acquisto.

La rimessa in vendita si effettua dall’apposita area RIVENDITA all’interno dell’ordine di acquisto effettuato.

In caso di biglietti acquistati on line possono effettuare la rivendita sia l'intestatario dell'ordine d'acquisto sia l'utilizzatore del singolo biglietto. In questo secondo caso il biglietto dovrà prima essere TRASFERITO all’utilizzatore, per legge, registrato a BOXOL.it.

Attenzione: nel caso che il tuo biglietto sia stato spedito e che NON sia riportata sul biglietto la dicitura "TITOLO DIGITALE", sarà necessario inviare con raccomandata entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta di rivendita il biglietto per rendere definitiva la procedura.

La raccomandata dovrà essere indirizzata a BOXOL.it – Via A. Finelli, 1 cap 40126 Bologna (BO).
BOXOL.it non è in alcun modo responsabile della mancata ricezione.

La rivendita andrà a buon fine solo se il biglietto verrà acquistato da un nuovo acquirente.

Se la rivendita andrà a buon fine, sarà corrisposto al cedente il prezzo facciale del biglietto (prezzo di acquisto al netto commissioni), mediante riaccredito sullo strumento di pagamento originario o tramite accredito su IBAN indicato. In caso di bonifico, il riaccredito sarà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è perfezionata la rivendita.

Se il biglietto non verrà riacquistato entro i termini indicati per ciascun evento, tornerà disponibile per il richiedente in formato elettronico o consegnato al botteghino secondo l’organizzazione dell’evento. 

I tempi e le modalità della Rivendita sono stabilite dall’Organizzatore e pubblicizzate nella scheda di ciascun evento.

Il trasferimento è necessario se l’intestatario del biglietto (diverso dall’acquirente) voglia effettuare la procedura di cambio nominativo o di rivendita. 

E’ possibile chiedere il trasferimento di uno o più biglietti acquistati da un utente registrato ad un altro utente registrato su BOXOL.it. I biglietti di cui si richiede il trasferimento verranno resi indisponibili nell’account di chi ne fa richiesta e diventeranno disponibili esclusivamente nell'account dell’utente destinatario.

Ti preghiamo di notare che una volta eseguito il trasferimento non sarà possibile annullare l’operazione e che è possibile effettuare UN solo trasferimento a biglietto.

La funzione, se prevista e attiva, è disponibile all'interno dell'ordine di acquisto.

La legge sul Secondary Ticketing, chiamata anche "Legge Battelli", dal nome del suo primo firmatario, è un emendamento alla Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, nata per contrastare il proliferare di vendite di biglietti a prezzo maggiorato tramite canali e siti non ufficiali ("fenomeno del Secondary Ticketing”). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato (il 27 giugno 2019) un provvedimento che contiene le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate. La legge, per impedire l’acquisto di biglietti da parte di programmi automatici, stabilisce che ciascun utente, prima della composizione dell’ordine di acquisto, superi il controllo CAPTCHA per gli eventi in luoghi con capienza fino a 1000 posti.


. che, per acquistare biglietti sui siti ufficiali di biglietteria online (per gli eventi con capienza oltre 1000 posti), ciascun utente debba necessariamente essere registrato con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare e identificato tramite convalida OTP via SMS del proprio numero di telefono cellulare

. che, per gli eventi con capienza oltre 1000 posti, ciascun utente possa acquistare fino ad un massimo di 10 biglietti in totale per evento.

- che, per eventi con capienza superiore a 5.000 posti, ogni biglietto emesso debba essere nominativo e riportare nome e cognome dell’utilizzatore del biglietto. La normativa sancisce anche il riconoscimento personale del partecipante all’evento attraverso controlli e meccanismi efficaci. Il giorno dell'evento, per accedere, sarà quindi richiesto anche un documento d'identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato sul biglietto. Nel caso i dati non coincidano, il titolo di accesso perde la validità e non sarà consentito l’accesso all’evento. Non tutte le attività di spettacolo sono soggette a questa normativa. Lo sono, ad esempio, i concerti di musica leggera, mentre sono esclusi gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza, circo contemporaneo e le manifestazioni sportive a cui si applica la specifica disciplina di settore. Per maggiori dettagli si può consultare il testo completo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate