Menu

Cambio Nominativo

L’acquirente e l’intestatario del biglietto possono richiedere il cambio nominativo secondo modalità e tempi definiti dall‘Organizzatore e pubblicizzati nella scheda dell’evento.

Il costo del servizio è di € 3,50 a biglietto ove non diversamente indicato.

Il cambio nominativo si effettua dall’apposita area CAMBIO NOMINATIVO all’interno dell’ordine di acquisto effettuato disponibile nel proprio account, cliccando sul numero di ordine dell'acquisto effettuato. In caso di biglietti acquistati on line possono effettuare il cambio nominativo sia l’acquirente del biglietto che l’intestatario del singolo biglietto.
In questo secondo caso il biglietto dovrà prima essere TRASFERITO all’intestatario utilizzatore, anch’egli, per legge, registrato a BOXOL.IT, seguendo la procedura sotto indicata.

Attenzione: in caso di biglietto cartaceo con spedizione e che NON sia riportata sul biglietto la dicitura "TITOLO DI ACCESSO IN FORMA DIGITALE", sarà necessario inviare il biglietto con raccomandata entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta di cambio nominativo per poter procedere con la sostituzione. Solo alla ricezione del biglietto questo verrà riemesso con il nominativo richiesto.

I tempi e le modalità del Cambio Nominativo sono stabilite dall’Organizzatore e pubblicizzate nella scheda di ciascun evento.

La funzione, se prevista e attiva, è disponibile all'interno dell'ordine di acquisto.

Il trasferimento è necessario se l’intestatario del biglietto (diverso dall’acquirente) voglia effettuare la procedura di cambio nominativo o di rivendita. 

E’ possibile chiedere il trasferimento di uno o più biglietti acquistati da un utente registrato ad un altro utente registrato su BOXOL.it. I biglietti di cui si richiede il trasferimento verranno resi indisponibili nell’account di chi ne fa richiesta e diventeranno disponibili esclusivamente nell'account dell’utente destinatario.

Ti preghiamo di notare che una volta eseguito il trasferimento non sarà possibile annullare l’operazione e che è possibile effettuare UN solo trasferimento a biglietto.

La funzione, se prevista e attiva, è disponibile all'interno dell'ordine di acquisto.

La legge sul Secondary Ticketing, chiamata anche "Legge Battelli", dal nome del suo primo firmatario, è un emendamento alla Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, nata per contrastare il proliferare di vendite di biglietti a prezzo maggiorato tramite canali e siti non ufficiali ("fenomeno del Secondary Ticketing”). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato (il 27 giugno 2019) un provvedimento che contiene le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate. La legge, per impedire l’acquisto di biglietti da parte di programmi automatici, stabilisce che ciascun utente, prima della composizione dell’ordine di acquisto, superi il controllo CAPTCHA per gli eventi in luoghi con capienza fino a 1000 posti.


. che, per acquistare biglietti sui siti ufficiali di biglietteria online (per gli eventi con capienza oltre 1000 posti), ciascun utente debba necessariamente essere registrato con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare e identificato tramite convalida OTP via SMS del proprio numero di telefono cellulare

. che, per gli eventi con capienza oltre 1000 posti, ciascun utente possa acquistare fino ad un massimo di 10 biglietti in totale per evento.

- che, per eventi con capienza superiore a 5.000 posti, ogni biglietto emesso debba essere nominativo e riportare nome e cognome dell’utilizzatore del biglietto. La normativa sancisce anche il riconoscimento personale del partecipante all’evento attraverso controlli e meccanismi efficaci. Il giorno dell'evento, per accedere, sarà quindi richiesto anche un documento d'identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato sul biglietto. Nel caso i dati non coincidano, il titolo di accesso perde la validità e non sarà consentito l’accesso all’evento. Non tutte le attività di spettacolo sono soggette a questa normativa. Lo sono, ad esempio, i concerti di musica leggera, mentre sono esclusi gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza, circo contemporaneo e le manifestazioni sportive a cui si applica la specifica disciplina di settore. Per maggiori dettagli si può consultare il testo completo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate